RISTRUTTURARE CASA DETRAZIONI AI FINI IRPEF
Detrazione per le spese di ristrutturazione degli immobili: è detraibile dall’Irpef una quota pari al 36[[[%]]] delle spese di ristrutturazione degli immobili, entro un importo massimo di 48.000,00 Euro. Sono detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010 dal contribuente persona fisica che abbia effettuato interventi di recupero edilizio sulle singole abitazioni e interventi di recupero edilizio su parti comuni di8 edifici condominiali. La detrazione viene utilizzata in 10 rate uguali e costanti, cioè tutte dello stesso importo e una per ciascun anno. Questa detrazione compete anche nel caso di interventi di ristrutturazione di interi fabbricati eseguiti da imprese. Ad usufruire della detrazione sono, in tal caso, gli acquirenti delle singole abitazioni a condizione che i lavori di ristrutturazione siano eseguiti a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010; e l’impresa venda le abitazioni entro il 30 giugno 2011. La detrazione spetta per il 36[[[%]]] delle spese sostenute pari al 25[[[%]]] del prezzo dell’abitazione risultante dall’atto di vendita e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000,00 Euro per abitazione. Anche in questo caso la detrazione viene utilizzata in 10 rate uguali e costanti, che possono essere ridotte a 5 e a 3 a seconda dell’età del contribuente
Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici: è detraibile dall’Irpef una quota pari al 55[[[%]]] per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2010 relative a interventi su edifici esistenti riguardanti coperture e pavimenti, fino ad un valore di 60.000,00 Euro; interventi di installazione di pannelli solari, fino ad un valore di 60.000,00 Euro; interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, fino ad un valore di 30.000,00 Euro; interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi, fino ad un valore di 60.000,00. La detrazione fiscale è ammessa a condizione che l’intervento risponda ai requisiti di legge e sia osservato da un tecnico abilitato; e il contribuente abbia la certificazione energetica dell’edificio o l’attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un tecnico abilitato